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OIC 12 in consultazione: invio osservazioni entro il 31 agosto

L'OIC 12 è fondamentale per tutti coloro che redigono il bilancio secondo la normativa nazionale, in quanto riguarda la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio.

Dopo le numerose modifiche introdotte con il Decreto legislativo 139/2015 ( che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE per i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati), l' Organismo Italiano di contabilità sta provvedendo in questi mesi ad aggiornare tutti i principi contabili nazionali, perchè le modifiche sono già in vigore nel bilancio 2016.

L'OIC 12 sulla composizione e gli schemi di bilancio è in consultazione dal mese di luglio, ma la prossima settimana scade il termine ultimo entro cui inviare commenti o osservazioni all'OIC ( è possibile farlo fino al 31 agosto 2016 all’indirizzo e-mail [email protected] o via fax al numero 06.69766830.) 

In particolare le modifiche introdotte nell'OIC 12 sono state causate principalmente dall'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria, come previsto dall'articolo 6, comma g, D.Lgs 139/2015(*).

L'eliminazione dall'area straordinaria ha comportati che tutti gli oneri e i proventi straordinari che precedentemente venivano collocati nelle voci E del conto economico, siano rilevati in un'altra voce di bilancio. Quindi:

  • gli oneri e i proventi per cui è stato possibile identificare in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione →sono stati ricollocati, principalmente nelle voci:
    • A5-Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
    • B14- Oneri diversi di gestione
  • gli oneri e proventi straordinari per cui non è stato possibile identificare una classificazione → devono essere ricollocati dal redattore del bilancio, sulla base dell'analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.

 

(*) art.6, comma g), D.lgs 139/2015: le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti:» Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.».


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 26/08/2016


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