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Nuove regole sulla detrazione IVA dalle fatture emesse e ricevute nel 2017

Le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell’imposta previsti dagli articoli 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 nel testo in vigore prima della modifica. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate vale quindi la disciplina in vigore prima delle modifiche.

Questo in quanto non essendo stata prevista nessuna disciplina transitoria da applicarsi alle fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate, viene applicato il principio generale che governa il succedersi nel tempo delle norme giuridiche, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire.

La conferma arriva nella Legge di conversione del DL 50/2017 dopo che era già stata annunciata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con l'Audizione del 4 maggio, presso le Commissioni Riunite Bilancio, dove ha effettuato una disamina degli aspetti di carattere tecnico e dei profili operativi connessi all’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 (Manovra Correttiva).

Secondo quanto stabilito dalla Manovra correttiva 2017, viene modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati (previsto dall'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 così come modificato dall'art. 2 del DL 50/2017) ovvero tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto (ad es., per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione, sorto nel 2018, potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019).

L’art. 2 modifica anche l’art. 25 del decreto IVA, che disciplina la registrazione degli acquisti, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all’art. 19.
La nuova norma prevede, infatti, che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In sede di conversione viene aggiunto l'art. 2-bis che stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017".

La mancanza infatti di una norma transitoria secondo alcuni autori, avrebbe potuto comportare l’esclusione del diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture degli anni 2015 e 2016 non annotate nel registro acquisti, per il quale il termine più breve di registrazione fissato dal nuovo articolo 25 sarebbe ormai decorso.

Con l'inserimento dell'art. 2 bis le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, per le quali continuano ad applicarsi le precedenti regole.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 19/06/2017


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