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Split Payment: ecco i codici tributo F24 per l’Iva dovuta da Pa e società

Con la Risoluzione 139 del 10 novembre 2017 sono stati istituiti i codici tributo per l'IVA dovuta da Pubblica Amministrazioni e società. L'articolo 1 del DL 50/2017, la cd. manovra correttiva 2017, ha esteso l’ambito di applicazione dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 

Per consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, si istituiscono i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.

Per il modello F24, si istituisce il codice tributo:

  • 6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 EP, si istituisce il codice tributo:

  •  “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
  • nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
    • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
    • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
    • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
    • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,m nel formato “AAAA”.

I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell’IVA dovuta in esito alla scissione dei pagamenti utilizzando i codici tributo “620E” e “6040”, istituiti con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/11/2017


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