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Concessioni raccolta scommesse: ecco il codice tributo F24 per la proroga

Isitituito il codice tributo 5466 “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati”. In particolare con la Risoluzione 14/E del 9 febbraio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice consente la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati riguardanti le scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, inclusi gli eventi simulati.

La Legge di stabilità 2018 (L. comma 1048 articolo unico L. 205/2017) dispone che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attribuisce con gara, da indire entro il 30 settembre 2018, le concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati.

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità di punti di raccolta, sono prorogate al 31 dicembre 2018 a fronte del versamento della somma annuale dieuro

  • 6.000,00 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati,
  • 3.500,00 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “5466” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati - Art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “sigla provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456);
  • nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. 0102 – prima rata di due rate complessive); nel caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”;
  • nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
  • nel campo “codice atto”, nessun valore

La risoluzione è allegata a questo articolo.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 12/02/2018


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