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Semplificazioni fiscali 2018: inizia oggi l’esame in Commissione Finanze

Iniziato ieri l’esame in Commissione Finanze alla Camera del progetto, stilato dal Movimento pentastellato e dalla Lega, che si pone l’obiettivo di semplificare una serie di aspetti di natura fiscale, che spaziano dagli adempimenti alle misure agevolative vere e proprie.

Primi, sia in ordine numerico che in ordine di attesa nella platea degli addetti ai lavori, sono:

  • l’abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (IVA) in concomitanza con l’avvio a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica e
  • la previsione della cadenza annuale dello spesometro (proposta nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui l’adempimento fa riferimento).

Sempre per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi è stato proposto:

  • lo slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’adozione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale. In particolare, con il primo provvedimento adottato dovrà provvedersi all’eliminazione dell’obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell’imposta e già in possesso dell’amministrazione finanziaria;
  • la soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l’indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d’acconto.

In linea con l’intento semplificativo, è stato previsto il divieto, rivolto all’amministrazione finanziaria, di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa poiché trasmessi da terzi in adempimento di obblighi certificativi, dichiarativi, o comunicativi.

L’amministrazione finanziaria sarà tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato e comunque non oltre sessanta giorni prima della scadenza assegnata al contribuente per l’adempimento.

Con il fine di diminuire la quantità ingente di documentazione cartacea che deve essere attualmente conservata e prodotta, verrà semplificata l’autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche. Il percipiente dovrà presentare una dichiarazione, al momento del primo pagamento in cui attesta di non superare la franchigia di 10.000 euro; qualora dovesse superare suddetto limite nel corso dell’anno, dovrà comunicarlo tempestivamente al soggetto interessato affinché possa applicare la ritenuta. In caso di omissione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte l’importo eccedente, con un minimo di euro 200.

Viene introdotto un regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d’intento relative all’IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori i quali potranno trasmettere la specifica dichiarazione cumulando anche più operazioni.

È previsto il versamento complessivo, per tutti i comuni di riferimento, dell’addizionale comunale all’IRPEF effettuato dai sostituti d’imposta.

L’obbligo di stampa cartacea previsto, limitatamente ai registri IVA, soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, verrà esteso a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

Attenuato il trattamento sanzionatorio nel primo anno di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni relative all’IVA, nonché quello applicabile in caso di errata applicazione dell’inversione contabile prevista all’articolo 17, commi quinto e sesto, del dPR 633/1972, qualora questa non abbia comportato un errato o minore versamento dell’imposta; inoltre, non saranno punibili e sanzionabili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, tranne che nei casi di omessa dichiarazione con imposta a debito, le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

In materia di split payment, per evitare l’esistenza di grosse posizioni creditorie IVA, verrà istituito un meccanismo simile a quello del plafond utilizzato dagli esportatori abituali in modo tale da evitare l’addebito dell’IVA da parte dei fornitori, fino a concorrenza dell’importo delle operazioni attive rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di tale regime.

Per i soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri e la loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, verrà semplificata l’annotazione nel registro dei corrispettivi.

Il Ddl sulle semplificazioni prova ad introdurre inoltre l’imposta sul reddito professionale (IRP), sulla scia di quanto previsto per l’IRI, al fine di incentivare il reinvestimento dei proventi nell’attività; il reddito in questione, ove non prelevato dal professionista, viene conseguentemente escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota del 24 per cento. Sono esclusi dall’imposta sul reddito professionale i lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario.

Infine l’articolo 36 della proposta reca disposizioni per il contrasto alle indebite compensazioni e all’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, impedendo che in tali casi si perfezioni il pagamento delle somme compensate con efficacia giuridica; la misura si aggiunge a quelle già disposte, quali il blocco dei modelli F24 telematici, l’aggravamento delle sanzioni e la richiesta del visto di conformità, rendendo il pagamento delle somme dovute come non effettuato.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 21/09/2018


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