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Gruppo Iva, chiarimenti dalle Entrate sui vincoli economico e finanziario

L'Agenzia delle Entrate, con due principi di diritto (n. 4 e 5) pubblicati nella nuova sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza del vincolo economico e finanziario ai fini della costituzione del Gruppo IVA.

Si ricorda che il Gruppo IVA è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017, inserendo al DPR 633/72 (testo unico Iva) il Titolo V-bis, che va dagli articoli 70-bis a 70-duodecies. Per poter partecipare ad un Gruppo IVA è necessario rispettare il vincolo: finanziario, economico ed organizzativo.

Ai fini della comprensione dei principi di diritto 4 e 5, recentemente pubblicati, si ricorda che il vincolo finanziario sussiste quando almeno dall’1.7 dell’anno precedente:

  • tra i soggetti esiste un rapporto di controllo. Per controllo si fa riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell'articolo 2359 del codice civile secondo cui “sono considerate società controllate (...) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”;
  • i soggetti sono controllati dal medesimo soggetto residente in Italia;

Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attività complementari / interdipendenti;
  • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente / sostanzialmente, uno o più di essi

Il principio di diritto:

  • n. 4 afferma che un’associazione che svolge un’attività commerciale, non potrà esercitare l’opzione per il Gruppo IVA come controllata in quanto non sussiste il vincolo finanziario tra i vari soggetti. L'organo assembleare di un'associazione, infatti, non può assimilarsi all'assemblea ordinaria delle società di capitali, cui si riferisce l'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile;
  • n. 5 afferma che non assume valore determinante l'indicazione del codice Ateco in sede di dichiarazione di inizio attività, ma occorre fare riferimento alle attività indicate nell'oggetto sociale le quali rilevano quali attività principali e dello stesso genere esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dal fatto che una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengono momentaneamente esercitate.

Si ricorda che, entro il 15 novembre 2018 (eccezionalmente rispetto alla scadenza ordinaria del 30.9), va presentata per la prima volta la richiesta di opzione per il gruppo Iva che avrà effetto dal 1° gennaio 2019.

 


Fonte: Fisco Oggi
News del: 19/10/2018


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