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Autoliquidazione INAIL 2018-2019: ecco la circolare di istruzioni

Nella legge di bilancio 2019 , il comma 1125  ha previsto il rinvio degli adempimenti legati al versamento dei premi Inail ordinari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La manovra ha infatti definito la revisione delle tariffe e per consentire l'applicazione dei nuovi importi (in fase di definizione) già nel 2019 il termine di versamento viene rinviato da fine febbraio al 16 maggio . Cambiano come segue tutte le scadenze collegate :

  • il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019
  • il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019
  • il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019
  • il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Va sottolineato che il differimento dei termini  riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Non cambiano invece i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 :

  • polizze scuole,
  • apparecchi rx,
  • sostanze radioattive,
  • pescatori,
  • frantoi,
  • facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

Nella circolare di istruzioni emanata l'11 gennaio INAIL specifica inoltre che:

1- In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione il premio deve essere diviso in quattro rate,  ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:

  • 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
  •  2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 20194 con maggiorazione degli interessi;
  •  3° rata: 18 novembre 20195 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

2 - La riduzione per il settore edile (DL 244-1995) è stata eliminata   a partire dal 1 gennaio 2019  mentre si applica ancora  alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, nei limiti previsti dalla normativa  Per fruire dell’agevolazione per  il 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile”  pubblicato in www.inail.it.

3 - In caso di cessazione dell’attività  autonoma artigiana  tra il 1° gennaio e  la data di scadenza  dell’autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa  l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività,  nella misura di un dodicesimo del  premio  annuo si ricorda che e dovuto per tutto il mese anche in caso di lavoro per un solo giorno del mese)

4 - Certificato di assicurazione dell’equipaggio da parte dell'armatore: la validita  è prorogata di diritto al 16 maggio 2019 

5 -  La Guida  aggiornata all'autoliquidazione sarà pubblicata  sul portale www.inail.it successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali sulle nuove tariffe.


Fonte: Inail
News del: 18/02/2019


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