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Eliminata la riduzione dell'imposta per enti di beneficenza e accademie

Modifiche al regime fiscale di alcuni enti sono apportate dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). In particolare i commi 51-52 dell'articolo unico, abrogano la riduzione al 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 601 del 29 settembre 1973 per:

  • enti e istituti di assistenza sociale,
  • società di mutuo soccorso,
  • enti ospedalieri,
  • enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro,
  • corpi scientifici,
  • accademie,
  • fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
  • istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/01/2019


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