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Deposito fiscale: nuovi chiarimenti dalle Dogane

Pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Risoluzione 1/D/2019 del 10 maggio, qui allegata, con indicazioni in merito al regime del deposito fiscale.

Vediamo i principali chiarimenti. In generale, ciascun depositario autorizzato è tenuto in egual misura ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 e ad osservare le prescrizioni disposte per la loro applicazione, non rilevando il titolo proprietario dei prodotti detenuti o la natura del servizio commerciale reso dall’esercente medesimo. Pertanto, l’esercente il deposito fiscale, in quanto titolare della gestione dell’impianto, è il soggetto obbligato d’accisa e rimane responsabile degli adempimenti derivanti dall’esercizio dell’impianto operante in regime sospensivo,  incluso il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti estratti ed immessi in consumo. Anche laddove intervenga con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, il proprietario, rendendosi coobbligato in virtù del vincolo di solidarietà paritetica previsto a tutela dell’interesse fiscale, effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato, il quale permane soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. Qualora il versamento dell’accisa da parte del proprietario garante non estingua il debito d’imposta, il depositario autorizzato deve essere immediatamente invitato alla regolarizzazione del pagamento. 

Per quano riguarda l’obbligo gravante sul depositario autorizzato di prestare la cauzione sul deposito ex art. 5, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 504/95 che, unica deve garantire l’Amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza che per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo e relative obbligazioni accessorie. Stesso principio vale in presenza di garanzia di pari natura (cioè sul deposito) prestata dal proprietario che risponderà nei medesimi termini per l’importo garantito così riducendo la cauzione, preventivamente determinata dall’Ufficio delle dogane competente, dovuta dal depositario il quale comunque non viene liberato dall’obbligazione garantita. Nel caso di più proprietari che prestano cauzione riferita al medesimo deposito, qualora si giunga alla fase di escussione delle garanzie in precedenza accettate, l’Ufficio delle dogane individua la società garante cui richiedere il versamento della somma dovuta per l’intero privilegiando, in linea di massima, un ordine decrescente a partire dalla garanzia di importo più elevato fino a concorrenza del debito.

Passando alla trattazione dell’importo della garanzia per il deposito, le modalità di calcolo sono fissate dalla citata lettera a), comma 3, dell’art. 5 che la commisura in via ordinaria al 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell’impianto in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati. Tale modalità di calcolo viene ad essere sostituita,  dal criterio di determinazione della cauzione recato dalla stessa disposizione in virtù del quale la stessa non può essere, in ogni caso, inferiore all’ammontare dell’imposta mediamente pagata alle prescritte scadenze.

Fa da necessario complemento del delineato sistema giuridico la norma che impone di procedere all’integrazione della cauzione ogni qual volta si verifichi una circostanza comportante un aumento pari o superiore al 10% della garanzia prestata. Basti considerare in proposito eventi quali la variazione della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, un repentino incremento di immissioni in consumo od anche l’inasprimento della tassazione.Si ricorda che  è possibile riconoscere l’adeguamento dell’importo della garanzia anche in diminuizione allorchè si constati un decremento in misura pari a quella sopraindicata. Sarà cura del depositario autorizzato, intestatario della licenza di esercizio, presentare specifica richiesta motivando le ragioni della rideterminazione dell’obbligo.


Fonte: Agenzia delle Dogane
News del: 14/05/2019


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