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Commercialisti: emendamento per le specializzazioni inammissibile

1271. Tali sono gli emendamenti depositati in sede di conversione in Legge del DL Crescita. Dato il numero imponente, le Presidenze hanno deciso di ridurre drasticamente i temi di discussione e salvare solo gli emendamenti strettamente inerenti con il tema del decreto ovvero: crescita economica, rilancio degli investimenti e tutela del made in Italy.

Il testo dell'emendamento depositato prevedeva l'introduzione delle specializzazioni, o almeno ci riprovava dopo il mancato tentativo degli scorsi mesi. In particolare, modificando l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,  era previsto che gli iscritti nella Sezione A dell'albo potessero conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. In particolare, il titolo di specialista può essere conseguito:

   a) da iscritti da almeno due anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

   b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei princìpi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista. Il titolo di specialista può essere revocato.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/05/2019


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