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Gruppo IVA: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul gruppo IVA sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 222/2019 qui allegata.

In generale, con riferimento ai diritti ed obblighi del Gruppo IVA a seguito dell’esercizio dell’opzione, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES. Il Gruppo neo costituito rappresenta il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso e da ciascuno dei partecipanti che agiscono in qualità di Gruppo. Da ciò deriva, quindi, che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA.

Il Gruppo IVA assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina IVA con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione. Sono posti a carico dei singoli partecipanti, per contro, tutti gli obblighi e i diritti IVA con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.

Da un punto di vista temporale, quindi, la ripartizione di diritti ed obblighi tra Gruppo e partecipanti in occasione della costituzione e dello scioglimento del soggetto passivo unico è operata:

  • per quanto concerne le operazioni attive, avendo riguardo al momento di esigibilità dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere ;
  • per quanto concerne le operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile.

Nel caso oggetto di interpello, la società istante ha precisato che la necessità di fatturare dopo la chiusura dell’esercizio, ovvero dopo il 31 dicembre di ogni anno dipende dal fatto che, solo a partire da tale momento, possono essere quantificati definitivamente tutti i costi dei servizi resi, formati anche da quote variabili che incidono sul totale dei corrispettivi in maniera preponderante.

I servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA (per cui l’imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono irrilevanti ai fini IVA, attesa la natura unitaria del Gruppo IVA, soggetto passivo unico. Ciò comporta che in relazione alle operazioni infragruppo non assuma alcuna rilevanza, agli effetti dell’IVA, la determinazione della base imponibile delle anzidette operazioni, e che, per le operazioni medesime, non debba essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA. 

Per quanto concerne, invece, le prestazioni di servizi rese nei confronti della società Beta esclusa dal Gruppo IVA, le stesse rilevanti ai fini IVA, si considerano effettuate dal neo costituito Gruppo IVA e non già dal singolo partecipante al Gruppo che ha reso il servizio. Pertanto, in considerazione della soggettività unitaria del Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, avendo come controparte un soggetto non partecipante al Gruppo medesimo, si considerano effettuate (o acquisite) dal Gruppo stesso, il quale sarà il soggetto tenuto alla fatturazione e agli adempimenti previsti in materia di IVA. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/07/2019


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