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Vendite di beni online: ecco come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate

Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento sui termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni tramite un portale. Infatti l'articolo 13, comma 1, del Decreto Crescita (DL 34/2019) stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Crescita  invia i dati secondo modalità determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 dello stesso decreto. In particolare, i commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis prevedono che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. Analogamente, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Il comma 5, infine, dispone che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020, dopo di che entreranno in vigore le nuove norme.

Il Provvedimento è allegato a questo articolo, e per approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura di Vendita di apparecchi elettronici su piattaforme digitali: gli adempimenti


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/08/2019


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