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Cessione di beni oggetto di truffa: rettifica IVa

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 331/2019 affronta il trattamento fiscale (IVA e imposte sui redditi) nel caso di cessione di beni oggetto di truffa.

Con un quesito una società ha chiesto qual è il modo corretto ai fini IVA per rettificare l’imposta a suo tempo corrisposta all’Erario senza potere realizzare la rivalsa, per evitare di restare inciso dal tributo e rispettare il principio di neutralità dell’imposta per le operazioni di cessioni di beni oggetto di truffa. 

Nel rispondere l'Agenzia ha ricordato che la possibilità di effettuare la rettifica dell’imposta, dopo l’emissione e la registrazione di una fattura attiva, è disciplinata dall’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 che riconosce al cedente il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione quando l’operazione viene meno in tutto o in parte

  • in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili 
  • per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il caso oggetto di interpello rientra nella prima fattispecie. 
Quando infatti il passaggio dei beni avviene indipendentemente dalla volontà del cedente in quanto del tutto assente (come nell’ipotesi di furto) ovvero manipolata (come nell’ipotesi di truffa) mancano i presupposti per sottoporre la “cessione” all’IVA. In particolare, in questo caso pur mancando i requisiti per l’assoggettamento ad IVA dell’operazione, quest’ultima è stata fatturata dalla Società in regime di imponibilità e l’imposta è stata versata dall’Istante senza esercitare in concreto la rivalsa.
Per recuperare detta imposta, nelle ipotesi di furto o truffa sussiste la possibilità di emettere note di variazione, ovviamente nel presupposto che alla luce di elementi oggettivi, al momento dell’emissione delle fatture attive, il contribuente non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere che si trattasse di un furto o di una truffa. 
Ciò posto va anche considerato che l’emissione della nota di variazione consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta solo nei termini individuati dall’articolo 19 del d.P.R. n. 633/72, ossia “al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Nel caso di specie, il dies a quo coincide con l’irrevocabilità della sentenza che ha accertato la truffa. Nel caso oggetto di interpello questo termine è stato superato.  

Tutto perduto? No, in quanto ferma l’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore, per recuperare l’imposta a suo tempo versata, l’Istante può avvalersi dell’articolo 30-ter del decreto IVA. La Società è legittimata a chiedere, nel rispetto della norma richiamata, la restituzione dell'imposta versata.
 

Il testo dell'interpello è allegato a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/09/2019


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