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Codice tributo f24 per i prodotti succedanei al fumo

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 86 del 15 ottobre 2019 ha istituito i codici tributo necessari per il versamento tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In particolare, con nota prot. n. 99887 del 5 agosto 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute come indennità di mora e interessi in caso di ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Pertanto, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “5467” denominato “Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - indennità di mora - articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 29 dicembre 2014”;
  • “5468” denominato “Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - interessi sul ritardato pagamento - articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 29 dicembre 2014”.

Si ricorda che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia (prov.)”, la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, il valore “0101” oppure “0202”, nel caso in cui il versamento si riferisca, rispettivamente, all’imposta relativa ai primi quindici giorni del mese oppure dal giorno 16 alla fine del mese , nel formato “NNRR”;
  • nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nei formati “MM” e “AAAA”.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 16/10/2019


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