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Credito d'imposta moda e design nella Legge di bilancio 2020

La legge di bilancio 2020 prevede, tra gli altri, anche un credito d'imposta per la moda e il design. In particolare, il comma 202 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ammette al credito di imposta "ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese" le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Nel merito, sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

  1. le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Tale maggioranze si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate al punto 1). Se i predetti beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
  3. le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Statiaderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
  4. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate al punto 1) o al punto 3). Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nel D.M. 4 settembre 1996;
  5. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera c).

Il credito è pari al 6% delle spese ammissibili, al netto di sovvenzioni o contributi comunque ricevuti sulle stesse spese, nel limite massimo di 1, 5 milioni di euro ed è utilizzabile in compensazione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/01/2020


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