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Iper ammortamento leasing operativo: no per gli intermediari finanziari

L'iper ammortamento non si applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria. E' questo in pratica il chiarimento principale offerto dall'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2020 con il principio di diritto 2 (allegato a questo articolo).

In generale, i beneficiari dell'agevolazione sono

  • i proprietari nel caso di acquisto in proprietà 
  • i locatari finanziari nel caso di acquisto tramite leasing finanziario.

Si ricorda che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.

Tutti i soggetti potenziali destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.

Conseguentemente, devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell'agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all'accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di "locazione operativa", atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/01/2020


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