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Reddito di Emergenza: il decreto Agosto riapre i termini

 All’art 82 il Decreto Rilancio N. 34 del 19 maggio 2020 era  stata  confermata la misura del REM:  Reddito di emergenza, un aiuto economico in due tranches da 400 euro,    spettanti ai nuclei familiari che in conseguenza della emergenza da coronavirus hanno subito forti contrazioni del reddito. La circolare applicativa  Inps con le istruzioni era stata pubblicata il 3 giugno (circolare INPS  n. 69/2020)

 Il termine ultimo per le richieste è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020  ma ci sono  ancora molti fondi disponibili. Si ipotizzavano infatti circa 900mila richieste ed erano stati stanziati 955 milioni di euro mentre sono arrivate meno della metà delle domande attese.

Il decreto Agosto  N. 104 2020 pubblicato il  14 .8. 2020 ( qui il testo)  prevede che :

"Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza , il Rem potrà essere  riconosciuto, per una singola quota di 400 euro ai nuclei familiari in possesso dei  requisiti già previsti dal decreto  con la sola eccezione  del valore del reddito annuo (articolo 82 comma 2 lett. b del DL 34 del 2020).La domanda potrà essere  presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non appena l'istituto metterà a punto il modello di domanda entro il 15 ottobre 2020.

Diventerà quindi possibile a breve richiedere almeno la metà del Reddito di Emergenza previsto dal decreto Rilancio, con requisiti parzialmente ammorbiditi dal nuovo DL.

Con ogni probabilità sarà confermata la possibilita di inviare  le domande di Reddito di emergenza sul sito internet dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica , oppure avvalendosi dei servizi gratuiti di un patronato. (Vedi anche "Rem  requisiti e calcolo in dettaglio". oppure presso i centri di assistenza fiscale - CAF-  convenzionati con l'istituto di previdenza.

Ricordiamo di seguito i dettagli della norma istitutiva del REM.

IMPORTO REDDITO DI EMERGENZA

Il reddito di emergenza  inizialmente era previsto in due due quote di importo pari a 400 euro (e aumentati dal moltiplicatore secondo le caratteristiche del proprio nucleo familiare,  secondo i parametri validi anche ai fini ISEE). Di fatto viene  incrementato di 160 euro per ulteriori componenti maggiorenni e 80 euro per ulteriori componenti minorenni ma non può comunque superare gli 800 euro mensili complessivi (o 840 euro nel caso in cui siano presenti disabili gravi)

REQUISITI REDDITO DI EMERGENZA

In particolare il REM spetta ai nuclei aventi i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso DI componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE (QUESTO IL REQUISITO SUPERATO DAL DECRETO AGOSTO)
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

COMPATIBILITA' REDDITO DI EMERGENZA

Il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici  istituiti per far fronte alla crisi da covid 19, e neppure le nuove indennità che  sono contestualmente introdotte dal Decreto Agosto.

Il Rem non è  neppure compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare);
  • essere percettori di reddito di cittadinanza



Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/08/2020


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