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La dichiarazione per i redditi esteri

Quando dobbiamo approcciarci alle fattispecie dei redditi transnazionali, tante volte si hanno dei dubbi nel capire se è necessario procedere a dichiararli nel modello REDDITI.

E’ necessario partire da un concetto molto importante, ovvero che l’Italia (art. 3 del TUIR) tassa i soggetti residenti su tutti i redditi ovunque prodotti (in Italia come all’estero); per i non residenti, invece, la norma impone che siano tassati soltanto per i redditi prodotti in Italia.

Quindi, questo ci fa capire che per comprendere se devo inserire i redditi prodotti all’estero nel modello dichiarativo la prima cosa che devo esaminare è la residenza fiscale del contribuente.

La residenza fiscale è stabilita dall’art. 2 del TUIR che dispone che ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

  • Sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
  • Hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43, comma 1 del codice civile;
  • Hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43, comma 2 del codice civile.

È molto importante sapere che i requisiti appena elencati sono tra loro alternativi, per cui, è sufficiente che se ne verifichi uno solo per considerare dal punto di vista italiano un soggetto quale residente fiscale.

D’altra parte, perché sussista la residenza fiscale, come sopra descritto, è necessario che almeno una delle tre condizioni sopra indicate sussista per la maggior parte del periodo d’imposta, vale a dire per un periodo pari ad almeno 183 o 184 giorni anche non continuativi.

In generale, i soggetti fiscalmente residenti in Italia che ritraggono redditi in uno Stato estero devono provvedere alla loro tassazione in dichiarazione dei redditi.

Quindi, se per esempio una persona fisica è andata a lavorare 3 mesi all’estero e poi è tornata in Italia, tale reddito da lavoro dipendente deve essere inserito nel suo modello REDDITI al fine di tassare tale compenso in base alle norme italiane.

Si tenga presente quindi, che un soggetto fiscalmente residente in Italia che ritrae in uno Stato estero redditi che si considerano ivi tassati in capo ai non residenti in base alla legislazione di detto Stato è, quindi, sottoposto alla tassazione concorrente di entrambi gli Stati.

L’eliminazione della doppia imposizione internazionale è affidata, essenzialmente:

  • Alla normativa interna, che in taluni casi esenta dall’imposizione italiana i redditi di fonte estera;
  • Alle convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevedono talvolta la tassazione nel solo Stato di residenza del percipiente e altre volte, ritenute alla fonte di ammontare ridotto.

Quando il soggetto italiano abbia assolto all’estero un’imposta sullo stesso reddito che viene poi tassato in Italia, la doppia imposizione viene eliminata secondo le regole stabilite dall’art. 165 del TUIR.

Quindi, seguendo le disposizioni dell’articolo appena citato, si potranno scomputare sempre nel modello REDDITI le imposte che il contribuente ha assolto all’estero.

Continuiamo con l’esempio di prima del contribuente che va a lavorare 3 mesi all’estero: tale soggetto dovrà indicare questi redditi nel quadro RC del modello REDDITI e dovrà essere fatta la valutazione per lo scomputo delle imposte che lui ha già pagato all’estero su tali redditi in base all’art. 165 del TUIR. Nel caso possano essere scomputate le imposte pagate all’estero, dovranno essere inserite nel quadro CE del modello REDDITI.

In questo modo il contribuente assolve ai suoi obblighi fiscali in Italia sui redditi che ha percepito in un Paese estero.

Si tenga presente che non serve andare a lavorare all’estero per dover dichiarare redditi; più semplicemente avere un conto corrente all’estero che matura interesse già ci obbliga a valutare tutto quanto esposto prima e ad inserire tali redditi nel modello dichiarativo.


Fonte:
News del: 08/06/2020


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