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Agevolazione acquisto prima casa: come si usa il credito d’imposta

In merito all’ agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, sono previste diverse modalità di sfruttamento dei benefici fiscali.

Il credito di imposta maturato per il riacquisto di un immobile entro un anno (grazie al bonus “prima casa”), può essere sfruttato: riducendo le imposte di registro, ipotecarie e catastali, inserendolo in dichiarazione de redditi ovvero in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questi aspetti relativi alle modalità di utilizzo dell’agevolazione prima casa , mediante risposta all’ interpello n. 223 del 22 luglio 2020 (disponibile nel file allegato).

A tal proposito si ricorda che, tra  i benefici consentiti dal bonus prima casa vi è l'attribuzione, a favore dei contribuenti che acquistano un'altra casa di abitazione non di lusso (entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dei benefici prima casa ), di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Ciò è quanto dispone l’art 7 della Legge n. 448 del 1998.

La norma prevede inoltre che l'ammontare del credito non possa comunque essere superiore all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Il credito di imposta così riconosciuto a favore dei contribuenti, può essere sfruttato dagli stessi con diverse modalità:

  • portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute.

La norma stabilisce inoltre espressamente che il credito di imposta non dà luogo a rimborsi.

Importante evidenziare che il contribuente deve indicare la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

Nonostante le modalità di sfruttamento del bonus sopra elencate siano alternative tra loro, se si utilizza il credito in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere goduto dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 18/08/2020


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