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Rivalutazione beni delle coop agricole per la copertura del passivo

L’art 136-bis del Decreto Rilancio rubricato “Rivalutazione beni cooperative agricole” introdotto in sede di conversione prevede che le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possano rivalutare:

  • i beni d’impresa 
  • e le partecipazioni in società controllate e collegate

risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2018 e a certe condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computali in diminuzione del reddito (ai sensi dell’art 84 del TUIR) e non versando le imposte sostitutive, nei limiti del 70% del loro ammontare.

La rivalutazione deve riguardare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa

Tale rivalutazione ai sensi dell’art 1 comma 696 della Legge 160/2019 riguarda già i seguenti soggetti:

  • le società di capitali
  • le cooperative
  • i trust 
  • e gli altri enti pubblici e privati

che esercitano attività commerciale nel territorio dello Stato e non adottano i principi contabili internazionali.

Con il suddetto articolo del Decreto Rilancio viene estesa nello specifico alle cooperative agricole.

Si fa presente che ai sensi dell’art 1 comma 2 del Dlsg 228/2001 si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Infine, per quanto attiene ai requisiti delle cooperative agricole a mutualità prevalente occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art 2514 cod.civ che ne definisce i requisiti e stabilisce limiti stringenti da riportare negli statuti quale, a titolo di esempio non esaustivo, quello di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Attenzione va prestata al fatto che il comma 3 dell’art 136 bis sancisce che l’efficacia della procedura di rivalutazione è condizionata alla autorizzazione della Commissione Europea.

Il decreto di agosto ha sostituito il comma 3 con il seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.” 

La rivalutazione è stata estesa fino al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 dall’articolo 12 ter del Dl 23/2020.

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Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/08/2020


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