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L’inquadramento fiscale del Trattamento di Fine Mandato (TFM) e della sua rinuncia

Per accordo tra le parti, società di capitali ed amministratore possono concordare una indennità di fine mandato, chiamata TFM, che presenterà un trattamento fiscale differenziato a seconda che il diritto origini da un atto con data certa antecedente l’inizio del mandato o meno. Occorre porre attenzione al caso in cui l’amministratore decida di rinunciare a tale indennità.

 Il Trattamento di Fine Mandato

La modalità più comune di inquadramento delle prestazioni fornite degli amministratori di società di capitali (quando l’incarico è espletato a titolo oneroso) è quello di “lavoratori dipendenti assimilati”, che si concretizza nella forma contrattuale del Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (usualmente detto co.co.co.).

Per un approfondimento sulla questione è possibile leggere l’articolo sui I redditi degli Amministratori di società di capitali

Il TFM è una indennità che viene corrisposta agli amministratori al termine del loro mandato, il cui importo è stabilito per libera contrattazione tra le parti, di solito in base alla realtà e alla dimensione aziendale e alle performance degli amministratori, il cui inquadramento fiscale ricade all’interno dei compensi di fine mandato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’importo del TFM, o quanto meno le modalità analitiche per la sua determinazione, dovrebbero essere stabilite da una delibera assembleare o dall’atto costitutivo, ma nella concretezza della realtà non sempre è così, e questo può avere dei risvolti da un punto di vista fiscale.

 Il trattamento fiscale

Nel momento in cui termina il mandato dell’amministratore, questo percepirà il TFM: il trattamento fiscale sarà diverso a seconda che il diritto relativo risulti o meno da atto anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione, con data certa, o meno.

Nel primo caso tale erogazione sarà soggetta, in via ordinaria, a “tassazione separata”; infatti, in base all’articolo 17 comma 1 lettera c del TUIR, la tassazione separata si applica alle “indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa […], se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”.

Tale indennità, nel momento in cui materialmente erogata da parte della società, ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del DPR 600/1973, sarà soggetta a una ritenuta a titolo d’acconto del 20%.

Su opzione, esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei Redditi, il trattamento ricevuto potrà essere portato a tassazione ordinaria.

Un caso particolare è rappresentato dalle indennità di importo maggiore 1 milione di euro il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1 gennaio 2011: in questo caso vige una sorta di franchigia con soglia limite il valore di 1 milione di euro: fino a tale importo il trattamento percepito sarà portato a tassazione separata (con possibilità di tassazione ordinaria, su opzione), mentre la parte che eccede tale limite sarà soggetto a tassazione ordinaria. Infatti ai sensi dell’articolo 24 comma 31 del DL 201/2011 “alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1,lettere a) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) [...] erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali”.

Nel secondo caso come sopra esposto, quello in cui il diritto al TFM non derivi da atto anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione con data certa, il trattamento corrisposto all’amministratore sarà considerato come un reddito ordinario percepito nel periodo di riferimento e come tale soggetto a “tassazione ordinaria” e alle ritenute d’acconto per scaglioni di reddito ordinariamente previste per i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti (e assimilati, in questo caso) dall’articolo 51 comma 1 del TUIR.

 La rinuncia al TFM

A volte può accadere, che una indennità di fine mandato, concordata con atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione, diventi oggetto di rinuncia da parte dell’amministratore.

In questo caso, il trattamento fiscale sarà diverso a seconda che l’amministratore sia anche socio della società o meno.

Nel caso in cui non sia socio, semplicemente il TFM non corrisposto non costituirà reddito per l’amministratore, mentre per la società costituirà una sopravvenienza attiva per un importo equivalente agli accantonamenti relativi precedentemente effettuati e dedotti.

Nel caso in cui , invece, l’amministratore sia anche socio, il TFM a cui questi ha rinunciato sarà comunque soggetto all’imposizione fiscale sopra esposto (primo caso), in quanto tale rinuncia costituirà ugualmente un arricchimento patrimoniale, andando ad incrementare il costo fiscale della partecipazione posseduta, secondo il principio dell’incasso giuridico del credito.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/08/2020


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