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Casi di rideternimazione del beneficio per investimenti nel Mezzogiorno

Con Risposta a interpello n 251 del 6 agosto l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art 1 commi da 98 a 108 della Legge 208/2015 e dice che pur spostando i macchinari al di fuori della zona agevolata dove si trova lo stabilimento per cui il bonus è stato concesso non occorre una rideterminazione del credito se entro il quinto periodo di imposta successivo alla entrata in funzione resta in una struttura produttiva che ha diritto alla agevolazione.

La società istante che ha avuto il credito di imposta per beni strumentali nuovi facenti parte di un investimento destinato a strutture ubicate nelle regioni agevolabili del mezzogiorno quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo può utilizzare i beni anche al di fuori della zona dove era inizialmente previsto l’utilizzo.

L’stante dopo un anno e mezzo dall’apertura del punto vendita ha deciso di spostare la sede operativa in un altro punto vendita situato in un altro comune della provincia presso il quale verranno trasferiti tutti i beni oggetto di agevolazione. Chiede perciò se occorra rideterminare il beneficio di cui peraltro ha già cominciato a godere. La soluzione da lui prospettata è che resti la medesima agevolazione perchè i beni saranno impiegati in altro punto vendita rientrante nella agevolazione.

Ricordiamo che l’art 1 della Legge 208/2015 e relative modifiche ha previsto un credito di imposta per l’acquisizione anche con locazione finanziaria di beni strumentali nuovi in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie facenti parte di un investimento iniziale destinati a strutture produttive site nelle zone agevolate di cui sopra.

Per espressa previsione della norma condizione necessaria perché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situati nelle zone agevolate e che fino al quinto periodo di imposta successivo a quello della entrata in funzione NON siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto alla agevolazione.

Per struttura produttiva la circolare n 34/E del 2016 ha chiarito che deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento in cui il beneficiario esercita l’attività di impresa e può trattarsi:

  • di autonomo ramo d’azienda
  • o autonoma diramazione o linea produttiva o reparto pur dotato di autonomia organizzativa.

In sintesi, come dice il comma 105 del richiamato articolo 1 "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti" nei casi invece in cui resti in zone agevolate, il credito resta identico.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 10/08/2020


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