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Rivalutazione partecipazioni 2019: nessuna proroga per la 2° rata

Nessuna proroga per i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019, ma riaperti i termini per avvalersi della procedura per le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020.

Ciò significa che resta fermo, in assenza di ulteriori disposizioni, non rinvenibili nei diversi decreti-legge emanati a partire da febbraio 2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica, il termine del 30 giugno 2020, fissato dal comma 1053 della legge n. 145 del 2018 per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta da chi si è avvalso della procedura di rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019.

Mentre viene riaperta la finestra per rivalutare partecipazioni e terreni posseduti al 1° luglio 2020, e per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020, le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020:

  • prima rata - 15 novembre 2020
  • seconda rata - 15 novembre 2021
  • terza rata 15 novembre 2022.

sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

Questo quanto previsto dall'art. 137 comma 1 del Dl Rilancio e chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello del 03.08.2020 n. 236, che qui alleghiamo.

C'è però un'ultima chance, l'Agenzia fa presente che il contribuente che abbia già effettuato una precedente rivalutazione e che volesse avvalersi dei nuovi termini disposti dall'articolo 137 del Decreto Rilancio, potrebbe applicare le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ovvero:

  • ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. [...]
  • ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 06/08/2020


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