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Superbonus e chiarimenti nei provvedimenti attuativi

L’ Agenzia delle Entrate, con circolare 24/E dell’ 8 agosto 2020 e con ulteriore provvedimento, ha fornito (parallelamente ai decreti del MISE), le disposizioni attuative del Superbonus 110% di cui agli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio, rendendo effettivamente operativa e fruibile la nuova agevolazione riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia, il recupero o restauro della facciata degli edifici, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, la Circolare 24/E fornisce chiarimenti in merito alla detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismicdegli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione.

Con riguardo ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, l’art. 119 del decreto Rilancio include anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

In particolare, la Circolare dell’Agenzia ha chiarito che, per tali soggetti, la fruizione del Superbonus riguarda le unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (di cui all’art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR).

Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

Non sono invece previste limitazioni con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini.

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati, con il limite di due unità immobiliari. Tuttavia, tale restrizione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Si ricordano gli altri soggetti ammessi all' agevolazione, quali:

  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • le “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o i condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.




Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 18/08/2020


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