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Imprese sociali: forma e agevolazioni della srl semplificata ammesse

E’ possibile costituire un impresa sociale nella forma giuridica di una società a responsabilità limitata semplificata (ai sensi dell’ art. 2463-bis del c.c.) e quindi poter usufruire delle relative agevolazioni. Ciò è quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 8115 resa il 17 agosto 2020. In risposta al quesito sottopostogli, il Ministero ha inoltre specificato come è possibile e quali sono i requisiti necessari per costituire una società nella forma di srl semplificata e acquisire la qualifica di impresa sociale.

L’interesse a costituire tale tipologia di società nasce dal fatto che, la srl semplificata gode di alcuni vantaggi:

  • minore capitale sociale necessario per la sua costituzione;
  • spese notarili inferiori rispetto a quelle dovute nel caso di srl “ordinaria”;
  • atto costitutivo/statuto redatto sulla base del modello standard (di cui al d.m. n. 138/2012) per atto pubblico e con specifiche clausole inderogabili.

D’altro canto, le caratteristiche e i requisiti obbligatori per costituire l’ impresa sociale sono contenuti nel d.lgs. 112/2017, in particolare è necessario:

  • svolgere un attività di impresa di interesse generale in via stabile e principale (in modo tale che i  ricavi rappresentino almeno il 70% di quelli totali);
  • finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e assenza dello scopo di lucro;
  • gestire l’impresa in maniera responsabile e trasparente  favorendo il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all’ attività.

Si fa presente che il modello dell’impresa sociale non prevede un importo iniziale minimo di capitale sociale e pertanto risulta compatibile con quello delle s.r.l. semplificate.

Il Ministero del lavoro ha pertanto chiarito che, qualora vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge per assumere la qualifica di impresa sociale, è ammesso l’utilizzo della forma della srl semplificata. L’atto costitutivo e lo statuto della S.r.l. semplificata, redatto sulla base del “modello standard” dovrà quindi essere integrato con le disposizioni inderogabili previste per l’impresa sociale (d. lgs. n. 112/2017).

Quanto detto è stato anche precedentemente affermato dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. circolare 3657/2013).

Con riferimento alle spese notarili e agli onorari professionali per a costituzione della società invece si segnala che sembrerebbero dovuti. Ciò in ragione della necessità di integrare il “modello standard” di statuto previsto per le srl. semplificate. Nessuna esenzione da tali oneri, come invece accade per queste ultime.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 19/08/2020


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