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Omesso pagamento di una rata di piano di dilazione da controlli automatizzati

Con Risposta a interpello n 259 dell’11 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate specifica quando non decade il piano di dilazione richiesto a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi, pur non avendo pagato due rate scadute nel 2020.

A seguito di controllo automatizzato del Modello UNICO SC/2015 periodo di imposta 2014, l’agenzia delle entrate ha accertato all’istante un residuo debito IRES per il quale egli ha chiesto e ottenuto una dilazione, tuttavia le ultime due rate scadenti in data 31 gennaio 2020 e in data 30 aprile 2020 non sono state pagate per difficoltà finanziarie.

L’art 15-ter del DPR 602/73 punisce tale inadempimento con la decadenza del piano di dilazione quando la rata, diversa dalla prima, non sia stata versata entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva.

Secondo quanto ricorda l’istante l’art. 144 del Decreto Rilancio ha rimesso in termini i versamenti dovuti a seguito di controlli formali prevedendo che "i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020."

Inoltre, la relazione illustrativa al decreto ha chiarito che tale disposizione possa applicarsi anche ai pagamenti dilazionati relativi alle comunicazioni di irregolarità emessi a seguito della liquidazione e controllo delle dichiarazioni fiscali di cui agli artt. 36.bis e 36 ter del DPR 600/73 e art 54-bis del DPR 633/72.

Nel caso di specie l’istante non ha dubbi sulla rata del 30 aprile 2020, che può ancora essere versata secondo quando detto entro il maggior termine del 16 settembre 2020, mentre egli domanda se riesca ad evitare la decadenza dal piano pagando anche la rata scaduta il 31 gennaio 2020 entro la stessa data. L’istante propende per una soluzione affermativa.

L’agenzia è concorde e specifica quanto segue:

visto quanto stabilito dall’art 144 del Decreto Rilancio l’istante può usufruire della rimessione in termini per la rata del 30 aprile 2020 se nel frattempo non è decaduto dal piano di dilazione.

Al riguardo l’agenzia precisa che l’art 15-ter su citato al comma 1 stabilisce che “il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena." Questo per evidenziare che già la norma individua un ulteriore termine di pagamento e cioè quello del pagamento della rata successiva che deve avvenire comunque calcolando sanzioni e interessi.

Combinando quanto previsto dall’art 144 con quanto previsto dall’art 15-ter l’Agenzia dice che la rimessione in termini può riguardare sia la rata del 31 gennaio 2020 che quella del 30 aprile 2020. Entrambe potranno essere versate entro la data finale del 16 settembre 2020 con la precisazione che il versamento della rata scadente il 31 gennaio è un versamento tardivo e quindi va effettuato con il calcolo di sanzioni e interessi.

L’istante potrà anche avvalersi per questa rata del ravvedimento operoso ottenendo una misura ridotta di quanto dovuto.

L’Agenzia precisa infine che visto quanto stabilito dal comma 3 dello stesso art. 144 in oggetto, l’istante potrà per la rata del 30 aprile anche avvalersi di una ulteriore rateizzazione ma non potrà beneficiare dell’ulteriore posticipo previsto dall’art 15-ter (ossia il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva per evitare la decadenza) nel caso in cui non sia versata, perché in base all’originario piano di versamento il 16 settembre sarà già decorso il pagamento della rata successiva.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 26/08/2020


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