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Biblioteche: sono esenti IVA i servizi globali resi da singola cooperativa di una rete

Con Risposta a interpello n 474 del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiaricsce i casi di esezione IVA per servizi di biblioteca forniti da una rete di cooperative che siano essi forniti direttamente o da terzi.

Una rete di cooperative si è costituita in data 27 gennaio 2020 con regolare contratto.

La rete istante rappresenta di avere autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto alle partecipanti in quanto dotata di fondo patrimoniale comune e di essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Con Circolare n 20/E del 2013 è stato chiarito che i rapporti tra le imprese partecipanti alla rete soggetto sono analoghi a quelli esistenti tra soci e società.

La rete istante avente partita IVA vuole partecipare ad un bando di gara indetto per l’affidamento del servizio globale di gestione di biblioteche di un comune.

I servizi oggetto del bando saranno resi dalle singole cooperative appartenenti alla rete e riguarderanno l’appalto del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle sale lettura per:

  • gestione del pubblico
  • servizio di biblioteca in rete
  • servizio di gestione del patrimonio librario e documentale
  • verifica del servizio offerto

La rete intende fatturare al comune le prestazioni in esenzione IVA in quanto reputa che siano esse ricomprese nell’art 10 comma primo n 22) del Decreto IVA.

Vorrebbe in proposito sapere se anche le partecipanti debbano fatturarle in esenzione le singole prestazioni che renderanno alla rete stessa.

Chiede inotre il trattamento IVA da applicare se nel caso in cui le prestazioni della gestione globale della biblioteca vengano fornite da una sola cooperativa partecipante alla rete stessa.

Secondo l’istante le fatture delle singole partecipanti per i servizi resi alla rete debbono essere emesse in esenzione IVA così come ritiene applicabile l'esenzione anche al caso di prestazioni necessarie alla gestione complessiva svolte da una sola cooperativa.

L’agenzia delle entrate non concorda con la prima soluzione proposta dall'istante riguardante i singoli servizi. Essa infatti chiarisce che ai sensi dell’art 10 primo comma n 22) “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili” sono esenti indipendentemente dal soggetto che le svolge e la previsione ha valenza oggettiva.

Il regime agevolativo si applica indipendentemente dal soggetto che effettua le prestazioni, quindi sia se le stesse sono rese direttamente sia se indirettamente, affidandole a terzi (come chiarito dalla risoluzione 135/2006) NON sono esenti se gli operatori esterni realizzano singoli interventi autonomi, distintamente individuati, mentre se si configurano come affidamento dell’attività di gestione complessiva della struttura possono fruire della esenzione.

Nel caso di singoli servizi offerti dalle singole cooperative questi sono soggetti a IVA ordinaria percIò nel caso di specie le cooperative emetteranno alla rete una fattura con IVA ordinaria.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 21/10/2020


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