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Ecografo per uso veterinario: spetta l'agevolazione IVA ex art. 124 DL Rilancio

Con Risposta a interpello n 128 del 2 marzo 2021  l'Agenzia delle Entrate chiarisce che spetta l'avegolazione IVA prevista dall'art 124 del DL Rilancio ossia esenzione IVA o IVA agevolata a seconda dei casi anche agli ecografi per uso veterinario.

In particolare chiarisce che come espresso dalla Agenzie delle Dogane con Circolare n 12 del 2020 alla voce "ecotomografo portatile" è stato associato il codice TARIC ex 9018 1200. Più in generale il codice TARIC 9018 è intitolato "Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici"

Con la circolare 26/E in risposta al quesito n. 2.10, è stato chiarito che " L'elenco dei prodotti che beneficiano "a regime" dell'aliquota IVA del 5%  è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1- ter.1 alla Parte II -bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale". 

L'articolo 124 vincola l'applicazione della stessa disposizione agevolativa:

  • alla natura sanitaria del bene acquistato/ceduto, 
  • ma non anche alla destinazione allo specifico uso umano. 

Pertanto si ritiene che l'ecotomografo portatile oggetto dell' interpello, destinato anche per uso veterinario, necessario per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa beneficiare del trattamento IVA previsto dall'articolo 124. 

Si specifica che il presente interepello è stato proposto da un medico veterinario il quale forniva una soluzione interpretativa positiva secondo la quale spetta l'agevolazione IVA per i motivi sottoelencati:

  • l'apparecchiatura da acquistare rientra nell'elenco previsto al succitato articolo 124. 
  • si tratta di un acquisto che rientra tra quei beni ritenuti come recita la stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 ottobre del 2020, n. 26/E "prima dalla Commissione EU e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi del COVID-19 e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività...".
  • i Coronavirus sono una famiglia di virus che colpisce anche le specie animali. La recente epidemia riferita al COVID-19 si ipotizza sia stata generata proprio da un virus che ha compiuto un salto di specie. Studi recenti (tra questi anche i Rapporti dell'Istituto Superiore della Sanità COVID19 n. 16 e 52/2020 e la Nota del Ministero della Salute n. 9224 del 17 aprile 2020) hanno ipotizzato un ruolo epidemiologico anche degli animali domestici, che potrebbero fungere da serbatoio dell'infezione. L'interesse a favorire l'acquisto di beni elencati all'articolo 124 dovrebbe dunque poter riguardare anche chi, come i medici veterinari, si occupa quotidianamente di infezioni virali in specie animali che vivono a stretto contatto con l'uomo
  • diverse ditte e fornitori di apparecchiature sanitarie (umane e veterinarie) sostengono che includere l'acquisto di un ecotomografo per lo studio di patologie cardio-polmonari (ecocardiografia, ecografia polmonare), anche se limitato nell'uso alle specie animali, sia compatibile con le misure urgenti in materia di salute indicate nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/03/2021


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