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Fondi pensione: chiarimenti sul credito di imposta per reintegro anticipi

Non spetta il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni  da fondi pensione ,  su contributi accantonati  prima del 2007. Lo specifica l'Agenzia nell'Interpello n. 193 del 14  aprile 2022 ,  con oggetto "Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni  del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007 - Art. 11, comma  8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252",  nel quale segnala un errore in una propria circolare del 2021.

La risposta è stata fornita  al quesito di alcuni contribuenti  che avevano fruito, nel 2019, di anticipazione sulle posizioni nei fondi pensione di  appartenenza costituite da importi  maturati  al 31 dicembre 2000.

I contribuenti intendono procedere, in futuro, al reintegro delle somme anticipate dal fondo pensione, per la ricostituzione delle rispettive posizioni e chiedono 

 l'attribuzione di un credito d'imposta per le somme versate al fine di  reintegrare le anticipazioni ricevute. In merito viene osservato che 

  • in base ai chiarimenti resi con la citata circolare n. 70/E del 2007 non spetterebbe il credito d'imposta 
  • in base alla successiva circolare n. 7/E del 2021 sembrerebbero, invece,  realizzate tutte le condizioni per la fruizione del credito di imposta in esame.

Il parere dell'Agenzia

La risposta ricorda innanzitutto il dettato normativo  dell'articolo 11,  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che  prevede che " gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un'anticipazione della posizione individuale maturata". In particolare il comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale

dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate (....) Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni  annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto  un credito  d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione".

La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa  riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti  maturati a decorrere dalla predetta data, precisando che  il credito d'imposta in esame è  riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in  compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell'Irpef risultante dalla  dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche.

Sulle indicazioni contrarie della circolare 7/e 2021 l'agenzia  precisa che si tratta di un mero errore materiale . Infatti anche nelle istruzioni alla compilazione del modello  730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al  Rigo CR12 si fa riferimento alle indicazioni della circolare n. 70/2007 dell'Agenzia.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 19/04/2022


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