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TFR: riattivazione codice tributo "1250"

Con Risoluzione n 42 del 13 luglio le Entrate pubblicano i codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.
Ricordiamo che, con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 tale codice tributo è stato soppresso.
A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in oggetto si dispone la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.

Fondo integrativo contratturale INPGI: soppressi i codici tributo

Con la Risoluzione n 43 invece vengo soppressi 25 codici tributo vediamo quali.

In particolare, avvenuta la cessazione della gestione da parte dell’Inpgi, del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha chiesto la soppressione dei codici che consentivano di versare allo stesso Fondo i contributi previdenziali e assistenziali.

Sono soppressi nel dettaglio:

"F24 accise":

  • FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo
  • FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi
  • F001 – “Contributi Fondo Integrativo
  • F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi
  • F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo
  • F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo
  • FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo
  • FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo
  • FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo
  • FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI
  • FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi - Gruppo RAI
  • FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo - Gruppo RAI
  • FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI
  • FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo - Gruppo RAI
  • FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo - Gruppo RAI
  • FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo" - Gruppo RAI”, per l’F24 accise.

" F24 enti pubblici”

  •  FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo
  • FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi
  • F001 – “Contributi Fondo Integrativo
  • F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi
  • F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo
  • F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo
  • FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo
  • FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo
  • FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,per l’F24 enti pubblici.



Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/07/2023


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