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Trattamento Iva mostre oggetti d'arte di nuova realizzazione

Con risposta ad interpello n.417 del 4 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire che la divulgazione spontanea online di opere d'arte di una società da parte dei visitatori, non costituisce un ostacolo all'applicazione dell'esenzione IVA (art.10, comma 1, n.22). Tuttavia, l'assenza del requisito della rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere esposte lo è. Non basta l’assenza di scopi commerciali.  

Più nel dettaglio, la società istante interpella il Fisco per sapere se la diffusone “virale” delle immagini delle proprie opere esposte costituisce un “beneficio commerciale indiretto” così da impedire l’applicazione dell’esenzione Iva, prevista per le mostre (numero 22, articolo 10, comma 1, DPR 633/1972 - in seguito, “Decreto Iva”), che richiede invece l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

In particolare, la società istante, mettendo a disposizione le proprie capacità artistiche e creative, svolge le seguenti attività:

  • servizi di realizzazione e allestimento di stand e arredamento di interno per negozi ad alto contenuto creativo-artistico, a favore di imprese operanti nel settore della moda, della cosmetica, del food e del luxury in generale;
  • servizi di consulenza in materia di design, branding e marketing.

Adesso, la società, vuole realizzare nuovi profitti dalla vendita ai visitatori dei biglietti per l’ingresso all’interno di specifici spazi museali.

La società istante, resasi conto della capacità attrattiva delle proprie realizzazioni artistiche esposte presso gli stand o presso i negozi dei propri clienti, ha infatti intenzione di offrire un ulteriore servizio che consiste nell’esposizione al pubblico delle opere artistiche di propria realizzazione ed in particolare:

  • esporre opere di proprietà dell’Istante al pubblico (alcune con carattere innovativo e tutelate mediante brevetto e diritto d’autore);
  • esporre le opere citate in spazi sempre nuovi in assenza di eventi musicali, culturali o di intrattenimento;
  • pubblicizzare l’esposizione mediante cartellonistica, sponsorizzazioni digitali on-line e principalmente sui social-media. In particolare tale attività sarà in parte esternalizzata ed affidata ad agenzie specializzate;
  • lo scopo dell’esposizione non è ai fini della vendita delle opere ma solo divulgativo.

Il contribuente/istante sottolinea che i visitatori che accedono alla mostra, sono liberi di scattare foto alle opere esposte e di diffonderle all’interno dei propri profili social senza alcuna restrizione da parte della società espositrice. Ogni singola immagine “postata” sui social può diventare virale. Da qui il beneficio per la Società in termini di aumento del numero di visitatori e quindi delle vendite dei biglietti per la mostra.

A questo punto il contribuente fa presente che, secondo la prassi amministrativa, possono ricondursi tra le operazioni esenti ai fini IVA di cui all’articolo 10 del cd. Decreto Iva, le mostre a carattere culturale e sociale con i seguenti requisiti:

  • esposizione in spazi appositi di quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità  sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico;
  • scopo divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica  ecc.);
  • assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

Secondo la società non vi è alcuna speculazione commerciale di cessione a terzi di opere d’arte in quanto l’incremento degli ingressi presso lo spazio espositivo deriva dalla divulgazione virale delle immagini presso i social-media. Il beneficio è certamente gratuito, casuale e inevitabile ma ciò non dovrebbe impattare sulla possibilità di applicare l’esenzione Iva sul diritto d’ingresso a titolo oneroso al visitatore.

L’Agenzia delle Entrate fa presente che la ratio dell’esenzione IVA, richiamata dall’istante, pone le sue basi nella volontà del legislatore di utilizzare le mostre come veicolo per la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di beni con rilevante utilità sociale e culturale, realizzate da autori di chiara fama.

Nel caso esposto, la Società afferma di esporre al pubblico opere nuove, realizzate dai soci, mentre secondo la risoluzione n.30/E del 1998, l’esenzione “oggettiva” IVA richiamata, “opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza”.

È quindi di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale delle opere proposte dal contribuente, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica, ecc.). Non basta così l’assenza dei dichiarati scopi speculativi.


Fonte:
News del: 23/08/2023


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