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Fattura elettronica carburanti 2018: esclusi i trattori

La cessione di carburante per trattori agricoli e forestali è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018. Continuano infatti i dubbi degli operatori del settore e dei contribuenti sulla fatturazione elettronica e l'obbligo di pagamenti con strumenti tracciabili in merito alla cessione di carburante per i trattori agricoli e forestali. 

In particolare è stato chiesto se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali

  • rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica
  • se il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili.

In mertito all’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia tra cui i

  • trattori agricoli e forestali,
  • le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada 

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.  Per quanto riguarda la tipoliogia di veicoli coinvolti, si ricorda che l'articolo 57 del codice della Strada stabilisce che le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. 

Passando invece alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti  nonché l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti tracciabili individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 ovvero

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
  • quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Adempimento Regime per trattori agricoli e forestali
Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti Esclusi
Obbligo di pagare con strumenti tracciabili gli acquisti di carburanti Inclusi

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/07/2018


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