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Contratti agroalimentari senza obbligo di forma scritta

La legge 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, in vigore dal 19 dicembre, ha stabilito che non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra produttori agricoli, né devono nemmeno essere rispettati i termini di pagamento nei seguenti casi: le cessioni nei confronti di consumatori finali; le cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole; i passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori (Dlgs 102/2005) ed i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici (articolo 4 Dlgs 4/2012).


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 08/01/2013


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