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Pagamento rateale, se si salta una rata è sempre legittima la sanzione
La Corte di Cassazione, con sentenza 20 novembre 2013, n. 25985, si è espressa sul caso di un contribuente che ha esercitato l'opzione per il pagamento rateale, omettendo poi un versamento mensile. I giudici della Suprema Corte affermano che, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, una volta che il contribuente ha esercitato l'opzione per il pagamento rateale, le imposte devono essere versate entro le scadenze mensili. Se viene omesso un versamento mensile, anche se dopo viene effettuato un conguaglio in sede di saldo, resta comunque applicabile la sanzione pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.
 

Fonte: Cassazione.net
News del: 16/12/2013


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