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Importazioni, spese di assicurazione a forfait se non si conosce l'importo del premio
L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 98072 RU del 12 settembre scorso, ha reso nota l'interpretazione fornita dal Comitato del valore della Commissione Ue sull'articolo 164 del Codice doganale comunitario in merito alla rilevanza delle spese di assicurazione per determinare il valore in dogana. Infatti, per determinare il valore in dogana ex articolo 29 del Codice doganale, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio dell'Ue. Vanno considerati solo i costi di assicurazione delle merci (per esempio costi di polizza) relativi al trasporto, al carico e alla movimentazione. Secondo il parere del Comitato UE, le spese di assicurazione concorrono alla formazione della base imponibile doganale solo se effettivamente sostenute dall'importatore. Si applica un forfait del 0,5% al valore della merce in tutti i casi in cui gli operatori non siano in grado di provare documentalmente l'effettivo importo corrisposto a titolo di premio assicurativo.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 03/10/2014


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