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Trasformazione in credito d’imposta di attività per imposte anticipate

Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 117661 /2016, le regole e le modalità di esercizio dell’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cosiddette DTA di tipo 2).

Si ricorda che tale opzione è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029, si considera quindi esercitata con il versamento del canone annuo entro il 1° agosto 2016 (il 31 luglio cade si domenica), oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente, l’elenco degli indirizzi di Posta elettronica certificata è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Uffici+e+Pec/Posta+elettronica+certificata+-+Entrate/.

Il canone annuo è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap e sarà dovuto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento in questione, l’Agenzia, con la circolare n. 32/E, ha fornito chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio e al provvedimento di attuazione, e con risoluzione n. 60/E, ha istituito il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone, “2900” denominato “Canone per opzione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59”.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 26/07/2016


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