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Nel Bilancio relativo al 2016 entra il criterio del costo ammortizzato

Una delle novità introdotte dal dlgs 139/2015 è stata quella del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei debiti, infatti l’articolo 6 del D.Lgs 139/2015 ha modificato il comma 8 dell’art. 2426 del Codice Civile prevedendo che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Le imprese che superano i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice civile (bilancio in forma abbreviata) sono tenute a valutare con il criterio del costo ammortizzato i crediti, i debiti e i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie rilevando gli interessi, attivi e passivi, sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale. Si tratta di un criterio di valutazione che ripartisce le componenti di reddito associate allo strumento finanziario lungo la durata dell’attività o della passività (titoli, crediti, debiti).

Il criterio prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell’attività, dato dal prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione, al suo valore di rimborso a scadenza mediante ammortamento della differenza tra i due valori.

Con l’applicazione del criterio del costo ammortizzato l’impresa che ha contratto ad esempio un finanziamento dal 1° gennaio 2016, iscrive al conto economico del bilancio dell’esercizio:

  • un provento finanziario pari alla differenza tra il valore nominale del debito ed il valore a cui è iscritto inizialmente tra i debiti;
  • interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo, superiori agli interessi nominali e da liquidare alla banca. La presenza di costi di transazione genera, infatti, un tasso di interesse effettivo superiore a quello nominale. Anche negli esercizi successivi l’impresa iscriverà gli interessi passivi al tasso di interesse effettivo.

Altra novità di rilievo introdotta dal decreto legislativo n. 139/2015 è l’obbligo di iscrivere i crediti e i debiti tenendo conto del fattore temporale e, quindi, attualizzandoli quando non siano produttivi di interessi o ne producano in misura significativamente diversa da quanto praticato in condizioni analoghe nel mercato. In altre parole, qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.
Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo.

Come specificato dall’OIC 19-Debiti, il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
1. determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio;
2. aggiungere l’ammontare degli interessi calcolati, al valore contabile del debito;
3. sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.
Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente e il tasso di interesse effettivo va ricalcolato.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 03/11/2016


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