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Aggiornate le banche date del catasto terreni con le variazioni colturali 2016

L'elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2016, hanno subito variazioni colturali, è disponibile dal 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale.
In  generale, chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione, salvo il caso in cui la coltura venga dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali.  In tal caso, il predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.

Oltre all’elenco dei Comuni interessati, disponibile nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 dicembre (Serie Generale n. 305), l’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione

Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.

Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle
Entrate e presso i Comuni interessati.

Cosa fare un caso di incoerenze

I soggetti che riscontrano delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela.
Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione

strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni.


Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro centoventi giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, pertanto entro il 30 aprile 2017. Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/01/2017


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