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Tobin tax: nuovo modello di dichiarazione dal 1° febbraio 2017

Il nuovo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial transaction tax – Ftt), è stato approvato nel Provvedimento n. 2169 approvato ieri, 4 gennaio 2017. Il prospetto insieme con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sostituirà dal prossimo 1° febbraio quello attualmente in uso, approvato con provvedimento 27 dicembre 2013 pertanto:

  • fino al 31 gennaio sono valide le dichiarazioni presentate con il vecchio modello
  • dal 1° febbraio deve essere usato il nuovo modello.

Si ricorda che la "torbin tax" si applica:

  • ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti,
  • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari,
  • alle negoziazioni ad alta frequenza.

Gli importi da indicare nel modello vanno espressi con arrotondamento all’unità di euro secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a tale limite
Attenzione: La dichiarazione non deve essere presentata, se l’imposta liquidata è di importo inferiore a 50 euro.

Le novità del nuovo modello sono rappresentate:

  • nella sezione I, da nuovi campi in cui esporre il numero delle operazioni e gli imponibili relativamente agli strumenti finanziari derivati e alle operazioni ad alta frequenza
  • nella sezione II, dal campo in cui riportare il maggior credito derivante dalle dichiarazioni integrative “a favore” presentate con riferimento ad annualità pregresse
  • nella sezione III, dalla predisposizione di colonne distinte in cui evidenziare i dati relativi alle operazioni escluse ed esenti riguardanti le partecipazioni e i derivati, e dall’inserimento di ulteriori righi per descrivere specifiche fattispecie di esclusione/esenzione.

I non residenti

Per effettuare questo adempimento i non residenti possono 

  • avvalersi di una stabile organizzazione in Italia
  • avvalersi di un rappresentante fiscale
  • provvedervi direttamente, dopo aver richiesto l’attribuzione del codice fiscale, anche mediante invio dall’estero, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti con certezza la data di spedizione; in tale ultimo caso, la busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi 16 – 30175 Marghera (VE) e su di essa vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.

Fonte: Fisco Oggi
News del: 05/01/2017


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