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Liquidazione coatta amministrativa: restrizioni dalla riforma 2017

Approvato anche in Senato, l’11 ottobre scorso, il DDL n. 2681 che delega al Governo il compito di modificare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’attuale disciplina della materia fallimentare. La riforma, nell’intento di costruire un più pacifico e rassicurante rapporto tra l’imprenditore in crisi e le Autorità preposte alla gestione della crisi stessa, snellisce nettamente la disciplina attuale, anche in funzione della salvaguardia del principio di continuità aziendale.
Con l’articolo 15, rubricato “Liquidazione coatta amministrativa”, il DDL detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, istituto attualmente disciplinato dagli artt. della L. fallimentare dal 194 al 215, avente come finalità quella di ridimensionare i casi di applicabilità dell’istituto.
Ricordiamo che la liquidazione coatta amministrativa, rappresenta oggi una procedura concorsuale di tipo speciale adottabile, su pronuncia del Tribunale, solo per determinate categorie di imprese in relazioni alle quali lo Stato esercita un potere di controllo, volto a garantire le ragioni di pubblico interesse.
Finalità della delega è quella di rendere applicabile in via generale la disciplina concorsuale ordinaria, anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza (che oggi sarebbero da sottoporre a liquidazione coatta amministrativa), restringendo il campo di applicabilità del regime speciale solo ai casi espressamente previsti. In tal senso il Governo, con propri decreti, dovrà provvedere a modificare il sistema normativo vigente in modo che la liquidazione:

  • sia prevista da leggi speciali;
  • sia adottabile per le sole banche (e assimilate), intermediari finanziari, imprese assicurative (e assimilate);
  • costituisca l’extrema ratio di un procedimento amministrativo.

Al Governo è inoltre delegato il compito di attribuire alle Autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l'allerta e svolgere le funzioni, che secondo il testo del DDL, sarebbero proprie degli organismi di composizione della crisi. Alle stesse Autorità dovrà inoltre, essere riconosciuta la legittimazione a poter presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 7 DDL n. 268.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 31/10/2017


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