Ultime notizie
Archivio per Anno
Conformità trasmissione corrispettivi: cosa deve fare il revisore

In tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi , ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, è previsto l’obbligo di “certificazione”  tramite relazione di conformita rilasciata da una società di revisione legale dei conti indipendenti. Tale adempimento è richiesto dall’Agenzia già entro il 1 luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore ai €400.000 ed entro il 1 gennaio 2020 per tutti gli altri .

Sul tema è intervenuta recentemente l’ASSIREVI con il documento di ricerca n. 228 intitolato “La relazione della società di revisione indipendente sulla verifica di conformità dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi informativi coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate” che alleghiamo .  Il documento definisce le linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell’incarico. 

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività richieste al revisore, nonché alla specifica relazione da emettere, ASSIREVI ritiene che l’incarico in oggetto debba essere inquadrato nell’ambito generale di quanto previsto dal principio International Standards on Assurance Engagements –  Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information (“ISAE  3000 revised”).   Considerata la formulazione letterale dell’obbligo di eseguire le verifiche di conformità dei processi amministrativi/contabili e dei sistemi informatici a quanto previsto dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche, si può ritenere che l’obiettivo dell’incarico sia quello di fornire una "reasonable assurance" sulla conformità dei processi configurati dagli amministratori alla normativa in esame.

La configurazione dei processi è il risultato della scelta degli amministratori dell’esercente effettuata coerentemente con le specifiche tecniche. Pertanto, il revisore incaricato non è chiamato ad esprimere un giudizio sull’efficacia operativa di detti processi. Resta di esclusiva responsabilità degli amministratori fornire al revisore la seguente documentazione:

  • descrizione dei processi e dei controlli coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (configurazione del sistema di controllo);
  • dichiarazione di conformità degli stessi a quanto richiesto dalle Specifiche tecniche
  • dichiarazione circa la corretta configurazione e messa in atto dei processi e dei controlli descritti, nello specifico punto vendita oggetto di incarico del revisore.

Tratto da "Certificazione trasmissione corrispettivi : guida Assirevi per la relazione di conformità " QUI L'ARTICOLO COMPLETO 

 


Fonte: www.larevisionelegale.it
News del: 28/05/2019


«« Torna Indietro