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Medici non regolamentati: attività esenti dall'IVA

La Corte europea con un interessante sentenza ha fornito chiarimenti sulla possibilità dell'esenzione IVA per i professionisti, medici e paramedici, non regolamentati nelle legislazioni nazionali. Un classico esempio, per quanto riguarda l'Italia, può essere l'osteopata, riconosciuto come professione sanitaria solo dallo scorso anno. 

La risposta della Corte Europea giunge nella Causa C-597/17 mossa dal Belgio che chiedeva se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune IVA debba essere interpretato nel senso che riserva l’esenzione in esso prevista, per quanto riguarda le pratiche sia convenzionali sia non convenzionali, a coloro che esercitano una professione medica o paramedica assoggettata alla normativa nazionale sulle professioni sanitarie e che soddisfano i requisiti fissati da detta normativa nazionale, mentre sono escluse dalla suddetta esenzione le persone che non soddisfano detti requisiti.

Nel rispondere la Corte Europea ha precisato che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non riserva l’applicazione dell’esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. Ciò che rileva ai fini della detraibilità IVA è che la prestazione sia sanitaria e fornita da soggetti in possesso di qualifiche professionali. 

Inoltre la sentenza chiarisce che non viola la neutralità fiscale un diverso trattamento IVA dello stesso bene o dello stesso dispositivo medico se ha due scopi diversi, ad esempio uno a fine medico-sanitario e uno a fine estetico, in quanto sono completamente differenti le finaltità con cui viene impiegato.

Il testo della sentenza della Corte Europea è allegato a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/07/2019


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