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Zona Franca Urbana di Genova: pronte regole e codice tributo per le agevolazioni

Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento con le regole per beneficiare delle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto lo scorso 14 agosto 2018. Pubblicata inoltre la Risoluzione 73 del 5 agosto 2019 che istituisce il codice tributo “Z161 - denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decretolegge n. 109/2018 e succ. modif.” per l'indicazione nel modello di versamento F24. Entrambi i documenti dell'Agenzia delle Entrate sono allegati a questo articolo .

In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal DL 109/2018. Inoltre, le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.
E' stato così stabilito che:

  • il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche ;
  • le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/08/2019


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