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Ruralità delle costruzioni strumentali: attenzione ai requisiti

Quali sono i criteri necessari ai fini del requisito della ruralità nelle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola ai fini fiscali? Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 369 del 6 settembre 2019, allegata a questo articolo.

L'occasione di chiarimenti si deve all'istante che, trovandosi nella situazione di seguito riassunta, ha chiesto delucidazioni,: 

  • svolge attività agricola su di un terreno coltivato a vigneto ed è in possesso di Partita Iva “agricola” vendendo l’uva alla cantina sociale che emette autofattura in quanto il volume di affari non è superiore ad Euro 7.000,00 annui.
  • è  titolare di un fabbricato, già classato con categoria D/10
  • è titolare di un terreno nel comune confinante.

In generale in tema di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili ai fini fiscali, le disposizioni principali sono contenute nel DL 557/1993. In particolare, in merito agli immobili destinati ad abitazione, i requisiti da soddisfare sono riportati all’art. 9 ove si stabiliscono

  • i criteri oggettivi riferiti alle caratteristiche dell’azienda agricola e dei fabbricati, tra cui la superficie minima dei terreni aziendali (art. 9, comma 3, lettera c)
  • i criteri soggettivi riferiti all’utilizzatore dell’immobile oppure al conduttore dei terreni aziendali, quali, ad esempio,
    • possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese
    • o il volume di affari derivante da attività agricole.

In merito, invece, alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, che costituiscono l’oggetto dell'interpello, i requisiti da soddisfare per il riconoscimento del carattere di ruralità sono riportati al comma 3-bis del medesimo art. 9. Così, l'Agenzia, delle Entrate dando ragione all'istante, ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità bisogna distinguere tra

  • i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, che devono intendersi relativi unicamente alle abitazioni;
  • i requisiti previsti dal comma 3-bis della medesima norma, che devono intendersi relativi unicamente alle costruzioni agricole.

Pertanto, con riferimento alle costruzioni agricole, non deve ritenersi rilevante e necessaria la sussistenza di una superficie posseduta maggiore di 10.000 mq (in relazione al terreno cui il fabbricato è asservito), nè di un reddito derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo che sia maggiore del 50 per cento del suo reddito complessivo. A tal fine, deve, invece, valutarsi unicamente la presenza della reale coltivazione del fondo da vendita di prodotti e l'effettiva ed oggettiva destinazione dell'immobile.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/09/2019


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