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Revisione legale nano imprese: critiche alla bozza del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente pubblicato il documento “La revisione legale delle nano-imprese. Riflessioni e strumenti operativi”, la cui bozza è in consultazione dal 6 novembre 2019. Con un comunicato stampa del 21 novembre 2019 l'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha evidenziato 4 criticità del documento.

  1. La nozione di “nano-imprese”:  La maggior parte delle imprese di dimensioni così limitate non sono pronte ad affrontare un processo di revisione contabile. Tale processo che in circostanze normali richiederebbe un periodo di tempo abbastanza lungo dovrà essere invece affrontato in tempi brevissimi in quanto molte imprese nomineranno l’organo di controllo, che dovrà esprimere il suo giudizio sul bilancio solo nel mese di dicembre 2019. Le imprese che la nuova normativa sottopone per la prima volta alla revisione contabile non sono significativamente diverse da imprese di dimensioni minori già precedentemente obbligate all’obbligo di controllo legale, semplicemente sono di dimensione più piccola e, dal punto di vista del controllo contabile possono manifestare criticità anche acuite, e comunque non radicalmente difformi, rispetto alle prime.
  2. La ricostruzione dei saldi iniziali: il documento ISA Italia 510 richiede al revisore, nel primo anno di incarico di verificare anche i saldi iniziali del bilancio ma poiché le nano-imprese non sono state precedentemente sottoposte a controllo contabile per alcune voci, come per le rimanenze iniziali di magazzino, non sarà possibile raccogliere adeguati elementi probativi circa la loro entità in quanto sono imprese spesso esonerate dall’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino. Per l'AIDC il documento del CNDCEC dovrebbe dare evidenza di queste difficoltà per il revisore.
  3. Controllo interno e strategia di revisione Il documento del CNDCEC afferma che "il revisore potrà decidere di non fare affidamento sul sistema di controllo interno, non ritenendolo idoneo a prevenire, prima che siano commessi, o a individuare e correggere, se già posti in essere, errori significativi derivanti da comportamenti non intenzionali o frodi" e che "I rischi significativi sono valutati a prescindere da eventuali controlli finalizzati ad attenuarli, poiché si assume che nelle nano-imprese il rischio di controllo sia sempre elevato, non potendo fare affidamento sul sistema di controllo interno. Nelle nano-imprese, infatti, generalmente, la valutazione dell'affidabilità del sistema di controllo interno, richiesta dal principio ISA Italia 315, difficilmente risulterebbe positiva ai fini della definizione delle procedure di revisione conseguenti". Al contrario il novellato articolo 2086 c.c. richiede che l’imprenditore abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche, ma non solo, ai fini di una rilevazione della crisi di impresa.  Pertanto, l’assenza di un adeguato sistema di controllo interno, potrebbe essere considerato una responsabilità non solo degli amministratori, ma anche dei sindaci-revisori, che hanno mancato di vigilare.
  4. L’informativa di bilancio Le cosiddette “nano-imprese” redigono il bilancio in forma abbreviata che prevede una informativa di bilancio minimale. Tuttavia il codice civile impone l’obbligo agli amministratori di redigere un bilancio chiaro, veritiero e corretto, attribuendo agli amministratori il compito di fornire tutte le informazioni necessarie a tale scopo, anche se esse non siano state esplicitamente previste dal legislatore. I principi di revisione d’altra parte richiedono al revisore di fornire al lettore del bilancio una ragionevole sicurezza che il bilancio sia scevro da errori significativi, anche in termini di informativa. 

Per l'AIDC il documento del CNDCEC dovrebbe chiarire meglio le difficoltà e le responsabilità a cui può andare incontro un revisore di una nano impresa.


Fonte: AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
News del: 26/11/2019


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