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Terzo settore: erogazioni liberali in natura detraibili

 E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto ministero del lavoro del 28 novembre 2019   sulle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.  (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2020). Il  decreto, in attuazione della  riforma del Terzo Settore apportata dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 individua le tipologie  di beni  che  danno  diritto  alla  detrazione  dall'imposta  o  alla  deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui  redditi  e  stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione  dei  beni  oggetto di erogazione liberale.

Il decreto specifica che  fino a quando il decreto sarà approvato dalla Commissione europea  e,  comunque,  fino  al periodo di imposta di operativita' del Registro unico  nazionale  del Terzo settore, se successivo alla  predetta  autorizzazione,  possono essere destinatari   non solo gli Enti del Terzo Settore individuati dal decreto 1771 2017 , ma   anche:

  • le  Organizzazioni  non lucrative  di  utilita'  sociale  di  iscritte  negli   appositi registri,
  • le organizzazioni di volontariato
  •  e  le  associazioni  di promozione sociale

a  condizione  che  utilizzino  i  beni  ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie.

                              
 Riguardo la valorizzazione dei beni il decreto prevede che :

  1. L'ammontare della detrazione o della deduzione  spettante  nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato  sulla  base  del valore normale del bene  oggetto  di  donazione,  determinato  ai  sensi  dell'art.  9  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi.
  2. Nel caso di  erogazione  liberale  avente  ad  oggetto  un  bene  strumentale,  l'ammontare  della  detrazione  o  della  deduzione  e'  determinato con riferimento al residuo valore  fiscale  all'atto  del  trasferimento. 

  3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di  cui  all'art. 85, comma 1, lettere a) e b)  del  TUIR,  l'ammontare  della  detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore  tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente  articolo  e quello determinato applicando  le  disposizioni  dell'art.  92  del TUIR.
  4. Qualora, al di fuori delle ipotesi precedenti   il valore della singola cessione, sia superiore a 30.000 euro, oppure se  per la natura dei beni, non sia possibile  desumerne il valore   oggettivo,  il  donatore  dovra'  acquisire  una  perizia  giurata che attesti il valore  dei  beni  donati,  con  data  non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
                              
 L'erogazione liberale in natura deve risultare da  atto  scritto contenente la  dichiarazione  del  donatore  recante  la  descrizione analitica dei beni donati, con  l'indicazione  dei  relativi  valori, nonche' la dichiarazione del  soggetto  destinatario  dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni  medesimi  per lo svolgimento  dell'attivita'  statutaria,  ai  fini  dell'esclusivo  perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di  utilita'  sociale; eventualmente corredato da copia  della perizia giurata di stima. 


Fonte: Gazzetta Ufficiale
News del: 03/02/2020


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