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Corrispettivi benzinai 2020:invii separati per cambia monete e gli altri servizi

Due risposte in una settimana per i distributori di carburanti. Nella risposta all'interpello 20 del 4 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta negativa ad un quesito posto da un distributore di carburanti con annesso autolavaggio che è obbligato ad attivare una doppia trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • per i cambia monete per il servizio di car wash da un lato
  • per tutto il resto dall'altro.

Dato l'aggravio di costi sia per i software da installare sia in termini di tempo per l'attività da dedicare al doppio invio, aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile ricomprendere in un unico invio sia gli incassi delle macchinette cambia monete sia tutti gli altri corrispettivi certificati nella giornata; ma la risposta è stata negativa.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripreso la normativa di riferimento, ha ricordato che le "macchinette cambia monete", ossia le macchine che erogano gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio di autolavaggio sono da considerarsi distributori automatici o vending machine e sono sottoposti alla relativa disciplina. I corrispettivi vanno dunque memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate secondo la loro specifica disciplina.

Quindi sebbene le tre ipotesi individuate nell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015

  • operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA in generale,
  • cessioni di benzina e gasolio
  • erogazioni da distributori automatici

diano tutte luogo a corrispettivi da memorizzare ed inviare, laddove si svolgano contemporaneamente, la loro peculiarità impedisce un invio unitario con unico flusso di dati.

In questo senso, si ricorda, ad esempio, che in tema di carburanti «Al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica è effettuata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504». Non risulta quindi possibile inviare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli informazioni diverse da quelle legate ai carburanti.

Laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, resta comunque fermo che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest'ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici.

Il documento di prassi è allegato a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/02/2020


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