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Bonus facciate 2020: spese imputabili per cassa o per competenza?

Il bonus facciate, la detrazione al 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, può essere sfruttato tanto dalle persone fisiche quanto dalla imprese.  In generale infatti la detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2 del 14 febbraio 2020 ( si veda l'articolo Bonus Facciate 2020: ecco come funzionano le detrazioni fiscali ) considerato che la norma utilizza la locuzione ‹‹spese documentate, sostenute nell’anno 2020››, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Si ricorda che per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 21/02/2020


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