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Esenzione iva per la pet therapy se effettuata a certe condizioni

Con Risposta a interpello n 560 l’Agenzia delle entratchiarisce che rientrano tra i casi di esenzione previsti dall’art 10 comma 1 numero 27 ter del Decreto IVA, le attività socio-sanitarie rivolte a certi soggetti disagiati muniti di prescrizione medica, effettuate da una onlus attraverso operatori specializzati. Parliamo in particolare di ippoterapia praticata da equipe specializzata

L’istante è una struttura privata semplice autorizzata dalla A.S.S. del Friuli alla erogazione di attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche rientranti tra le “Terapie Assistite con gli animali” TAA

L’attività viene svolta previa presentazione da parte del paziente di un certificato medico specifico.

Il Friuli ha una legge specifica del 2012 sulla pet therapy e con delibera del 2014 sono state approvate le Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)

L’associazione istante ha anche aggiornato il proprio statuto per adeguarlo a quanto previsto dalle linee guida. Essa "si prefigge di sviluppare lo studio e la ricerca per individuare ed analizzare i complessi problemi che riguardano le persone disabili, soprattutto attraverso la terapia assistita con gli animali (TAA), l'attività assistita con gli animali (AAA), e altre terapie alternative, rendendo le loro famiglie partecipi delle attività promosse; promuove ed effettua interventi assistiti con gli animali quali strumenti terapeutici e riabilitativi per la cura di disabilità motorie psichiche e sensoriali anche con l'impiego di terapie rieducative e riabilitative di tipo tradizionale interventi educativi e ludico ricreativi rivolti a soggetti sani, diversamente abili, a rischio di emarginazione con la finalità di migliorare il benessere psico-fisico e favorire l'inclusione sociale". Inoltre, dispone delle figure professionali abilitate necessarie per svolgere questa attività così come richiesto dalle stesse linee guida.

L’associazione ritiene che le prestazioni TAA erogate con personale sanitario qualificato siano ai sensi dell’art 10 comma 1 nn 18 e 27 ter del decreto IVA esenti in quanto prestazioni sanitarie di riabilitazione e cura rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

L’agenzia concorda con l’stante e specifica riepilogando che il governo, le regioni e le provincie autonome hanno regolamentato gli interventi assistiti con gli animali con un accordo del 2015 e la conseguente emanazione di linee guida.

Tra gli interventi disciplinati la TAA viene definita "intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo".

L'Accordo ha previsto che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnino a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità delle linee guida".

Nel caso di specie l’agenzia ricorda che per quanto riferito nell’interpello la regione Friuli ha definito e approvato:

  • la TAA ossia terapia assistita con gli animali
  • la AAA ossia attività assistita con gli animali 

e l’associazione istante ha provveduto a far si che i propri collaboratori abbiano ricevuto l’idoneità necessaria per fa parte della equipe specializzata in ambito di pet therapy.

Alla luce delle sue sposte considerazioni, si ritiene che alle prestazioni di TAA erogate con personale sanitario qualificato possa applicarsi la disposizione contenuta nel numero 27-ter, comma 1 dell'art 10 del DPR 633 in quanto prestazione socio- sanitaria.

Il regime dell'esenzione dall'Iva spetta con i seguenti requisiti:

  • deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
  • le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • le medesime prestazioni devono essere rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per l'applicabilità della disposizione in esame è, quindi, necessaria la contestuale presenza di:

  • requisiti oggettivi, 
  • natura della prestazione e luogo ove la stessa viene svolta
  • requisiti soggettivi

L'Associazione istante potrà emettere fattura in esenzione Iva ai sensi del comma 27-ter comma 1 del citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le sole prestazioni di terapia assistita con animali rese nei confronti dei soggetti indicati dalla citata disposizione, purché muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/12/2020


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