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Dichiarazione 730, rimborsi automatici se visto di conformità degli intermediari
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 febbraio alcune istruzioni per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2015 da parte degli intermediari abilitati (Caf e professionisti), chiarendo in particolare la modalità di gestione dei rimborsi e le procedure di invio. In particolare, è stato precisato che, nel caso di presentazione della dichiarazione 730/2015 precompilata senza modifiche (direttamente o tramite il sostituto d'imposta), non si effettua il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate per i rimborsi di importo superiore a 4.000 euro, in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla predetta dichiarazione. Lo stesso controllo preventivo sui rimborsi non si effettua mai nel caso di assistenza fiscale prestata da un Caf o da un professionista abilitato che appone il visto di conformità sulla dichiarazione stessa, sia nel caso in cui la precompilata venga accettata senza modifiche, sia nel caso in cui vengano apportate modifiche sia nel caso in cui venga presentato il modello 730 nelle modalità ordinarie (non precompilato). Il chiarimento è importante in quanto la conclusione non era così scontata. Ne deriva che, nel caso di indebito rimborso, saranno gli intermediari che hanno prestato assistenza fiscale a risarcire il "danno" all'erario per effetto dell'errore commesso nei controlli di conformità.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 23/02/2015


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